- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Dati informativi sul personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Posizione Organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi generali di assenza e di presenza di tutto il personale
- Incarichi conferiti ed autorizzati
- Contrattazione collettiva
- Bandi di concorso
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi gara e contratti
- Art bonus
- Controlli e rilievi sull’Amministrazione
- Servizi Erogati
- Pagamenti
- Diritto di accesso
- Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)
Diritto di accesso
IL DIRITTO DI ACCESSO
In materia di accessibilità, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorirne la partecipazione dei privati. Per tale motivo, il panorama normativo di riferimento è in continua evoluzione teso a rispondere ad esigenze sempre più estese di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
la Legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta, configurandosi pertanto diverse forme di accesso.
In particolare, la normativa vigente prevede:
- Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (rif. L. n. 241/1990 e s.m.i., Capo V, art. 22 e ss.);
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest’ultima.
Si concretizza nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
La disciplina applicabile è da rinvenire nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Capo V – artt. 22 e ss., recante ‘Nuove sono le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’.
Il requisito per l’accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22).
Scarica il modulo per il diritto di accesso.
- Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato (cd. FOIA) (rif. decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.);
Accesso civico semplice, inteso quale richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che l’Amministrazione non ha reso disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
E’ disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016:
- ha ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare;
- è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;
- la richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Archivio di Stato di Padova, dr.ssa Cristina Roberta Tommasi.
Accesso civico generalizzato – FOIA, inteso quale richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare.
E’ disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016:
- ha ad oggetto “dati e documenti” detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013;
- è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- è volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;
- la richiesta di accesso civico generalizzato va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Archivio di Stato di Padova, dr.ssa Cristina Roberta Tommasi.
Scarica il modulo per l’accesso civico – semplice o generalizzato -.
