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REGOLAMENTO INTERNO

(Art. 26 del D.P.R. 417/95)

Art. 1 - FUNZIONI

La Biblioteca del Monumento Nazionale di Praglia, pur se fornita di un discreto fondo storico-letterario, s’intende specializzata in scienze religiose e pertanto concentra l’attività di ricerca e di acquisizione bibliografica sulle pubblicazioni inerenti tali discipline.

Art. 2 - ORARIO

1. La Biblioteca espleta tutte le funzioni che rientrano nell’ambito delle specifiche del servizio al pubblico con l’orario che trovate a questo link.

Orario invernale

LUNEDI'
Chiuso
MARTEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.15 – 17.45
MERCOLEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.15 – 17.45
GIOVEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.15 – 17.45
VENERDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.15 – 17.45
SABATO
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.15 – 17.45

Orario estivo

LUNEDI'
Chiuso
MARTEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.30 – 18.15
MERCOLEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.30 – 18.15
GIOVEDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.30 – 18.15
VENERDI'
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.30 – 18.15
SABATO
Mattino 09.30 – 12.15 Pomeriggio 15.30 – 18.15

2. La Biblioteca rimane chiusa il 21 marzo e l’11 luglio per la festività di S. Benedetto. La chiusura, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 417/1995 viene effettuata nella seconda metà del mese di agosto; durante tale periodo sono assicurati i servizi di informazione e prestito dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre il personale è impiegato nelle operazioni di revisione ed eventuale sistemazione dei fondi librari. Chiusure parziali possono essere disposte per revisioni, manutenzioni e altri motivi straordinari.

Art. 3 - AMMISSIONE E CONSULTAZIONE

1. In biblioteca sono ammessi coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Gli utenti possono accedere ai cataloghi o alla consultazione solo dopo aver compilato l’apposito registro delle presenze.

3. Gli utenti devono attenersi alla norme che regolano l’uso dei luoghi pubblici; è rigorosamente vietato manomettere il patrimonio dell’Istituto, scrivere o far segni anche a matita sui documenti della Biblioteca, disturbare l’attività di studio e di lavoro, fumare.

Art. 4 - DISTRIBUZIONE

1. Al fine di tutelare il materiale documentario, qualora sia posseduta una riproduzione su qualsiasi altro supporto dell’opera richiesta, questa verrà data in lettura in sostituzione dell’originale.

2. Il materiale manoscritto, raro e di pregio viene dato in lettura solo agli utenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dopo attenta valutazione delle motivazioni del richiedente. All’atto della richiesta l’utente dovrà consegnare un documento di riconoscimento che gli verrà restituito alla fine della consultazione. Di tale materiale è possibile avanzare una richiesta per volta. Se la biblioteca dispone di una riproduzione, questa viene data in lettura in sostituzione dell’originale.

5. Per ottenere in lettura le opere che non siano considerate rare e di pregio, i lettori dovranno presentare all’assistente di sala la scheda di richiesta compilata in ogni sua parte. Non possono essere concesse in lettura più di cinque opere. Ultimata la consultazione di queste, è possibile avanzare ulteriori richieste.

6. E’ vietata la consultazione di documenti che non siano in buono stato di conservazione.

7. I libri esposti nella sala di lettura sono in libera consultazione.

Art. 5 - PRESTITO

La Biblioteca effettua il prestito esterno di documenti a livello locale, nazionale e internazionale. Il prestito interbibliotecario a livello nazionale e internazionale si effettua secondo la normativa vigente.

Possono fruire del prestito diretto i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18 anno di età.

Si concedono in prestito le opere italiane e straniere pubblicate a partire dal 1850, salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dal Direttore. Di norma il numero massimo di opere cedibili in prestito non può superare le 2 unità per un massimo di 4 volumi; la Direzione della Biblioteca si riserva tuttavia la facoltà di deroga.

Sono escluse dal prestito le opere in precario stato di conservazione, di consultazione generale ivi compresi dizionari ed enciclopedie, i periodici, le miscellanee legate in volume, le incisioni, le stampe, i volumi collocati in fondi speciali.

La richiesta di prestito si effettua mediante l’apposito modulo.

La durata del prestito è di 30 giorni. Tale termine è prorogabile di altri 30 giorni sempre che l’opera non sia stata nel frattempo prenotata da altri utenti.

E’ severamente vietato agli utenti prestare ad altri i documenti ricevuti dalla biblioteca.

L’utente che non restituisca il libro avuto in prestito o lo danneggi, o lo presti ad altri, è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 58 del D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417.

E’ a disposizione degli utenti un registro delle proposte di acquisto (Libro dei “Desiderata”).

Art. 6 - COMPORTAMENTO E SANZIONI

Gli utenti devono rispettare le disposizioni di legge, in particolare la normativa vigente sull’uso dei luoghi pubblici e in materia di false dichiarazioni. Devono altresì attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca: in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell’Istituto sarà escluso dalla biblioteca e deferito all’autorità giudiziaria. Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, sui libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l’attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati, l’obbligo del risarcimento del danno.

Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato fumare nei locali della biblioteca.

Art. 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento interno, si fa rinvio al D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 5/10/1995).